(CODICE CIVILE-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                     (Dichiarazione di assenza). 
 
  Trascorsi due anni dal giorno a  cui  risale  l'ultima  notizia,  i
presunti successori legittimi e  chiunque  ragionevolmente  creda  di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di  lui
possono  domandare  al  tribunale  competente,   secondo   l'articolo
precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.