(CODICE CIVILE-art. 50)
                              Art. 50. 
 
           (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). 
 
  Divenuta  eseguibile  la  sentenza  che  dichiara   l'assenza,   il
tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o  del  pubblico
ministero,  ordina  l'apertura  degli   atti   di   ultima   volonta'
dell'assente, se vi sono. 
 
  Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi,  se  l'assente
fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro
rispettivi  eredi  possono  domandare   l'immissione   nel   possesso
temporaneo dei beni. 
 
  I legatari, i  donatari  e  tutti  quelli  ai  quali  spetterebbero
diritti dipendenti dalla  morte  dell'assente  possono  domandare  di
essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. 
 
  Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero  liberati
da   obbligazioni   possono    essere    temporaneamente    esonerati
dall'adempimento di esse, salvo  che  si  tratti  delle  obbligazioni
alimentari previste dall'art. 434. 
 
  Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo  dei
diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si  deve  dare
cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia  in
grado di darla, il tribunale  puo'  stabilire  altre  cautele,  avuto
riguardo alla qualita'  delle  persone  e  alla  loro  parentela  con
l'assente.