Art. 51. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente). Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente.