(CODICE CIVILE-art. 51)
                              Art. 51. 
 
       (Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente). 
 
  Il  coniuge  dell'assente,  oltre  cio'  che  gli  spetta  per   le
convenzioni matrimoniali e per titolo di successione,  puo'  ottenere
dal  tribunale,  in  caso  di  bisogno,  un  assegno  alimentare   da
determinarsi secondo la condizione della  famiglia  e  l'entita'  del
patrimonio dell'assente.