(CODICE CIVILE-art. 52)
                              Art. 52. 
 
         (Effetti della immissione nel possesso temporaneo). 
 
  L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta
dalla formazione dell'inventario dei beni. 
 
  Essa attribuisce a coloro che  l'ottengono  e  ai  loro  successori
l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui  in
giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei  limiti  stabiliti
nell'articolo seguente.