(CODICE CIVILE-art. 54)
                              Art. 54. 
 
               (Limiti alla disponibilita' dei beni). 
 
  Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo  dei
beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno,  se  non
per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale. 
 
  Il tribunale nell'autorizzare questi atti  dispone  circa  l'uso  e
l'impiego delle somme ricavate.