(CODICE CIVILE-art. 55)
                              Art. 55. 
 
           (Immissione di altri nel possesso temporaneo). 
 
  Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere  avuto,  al
giorno  a  cui  risale  l'ultima  notizia  dell'assente,  un  diritto
prevalente o uguale a quello del possessore,  puo'  escludere  questo
dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se  non
dal giorno della domanda giudiziale.