(CODICE CIVILE-art. 56)
                              Art. 56. 
 
         (Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza). 
 
  Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna  o  e'  provata
l'esistenza di  lui,  cessano  gli  effetti  della  dichiarazione  di
assenza, salva,  se  occorre,  l'adozione  di  provvedimenti  per  la
conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48. 
 
  I possessori temporanei dei beni devono  restituirli;  ma  fino  al
giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi
attribuiti dagli articoli 52 e 53,  e  gli  atti  compiuti  ai  sensi
dell'art. 54 restano irrevocabili. 
 
  Se l'assenza e' stata volontaria e non e'  giustificata,  l'assente
perde il diritto di farsi restituire le  rendite  riservategli  dalla
norma dell'art. 53.