(Convenzione-art. 49)
                             Articolo 49 
 
  I cittadini di ciascuno  dei  due  paesi  godranno  sul  territorio
dell'altro del beneficio dell'assistenza in giudizio  alla  pari  dei
nazionali purche' si attengano alla legge del paese nel  quale  sara'
richiesta l'assistenza.