(Convenzione-art. 50)
                             Articolo 50 
 
  Il certificato di poverta' sara' rilasciato  al  richiedente  dalle
autorita' del  luogo  di  residenza  abituale  se  egli  risiede  nel
territorio di uno dei due paesi. Tale  certificato  sara'  rilasciato
dal  console  del  suo   paese,   territorialmente   competente,   se
l'interessato risiede in un paese terzo. 
  Qualora l'interessato risieda nel paese in  cui  e'  presentata  la
domanda,   potranno   essere   assunte   informazioni,    a    titolo
complementare,  presso  le  autorita'  del  paese  di  cui  egli   e'
cittadino.