(Convenzione - art. 36)
                            Articolo 36. 
       Trattati che prevedono dei diritti per gli Stati terzi 
 
  1. Un diritto per uno Stato terzo nasce da una disposizione  di  un
trattato quando  le  parti  di  tale  trattato  intendano,  con  tale
disposizione, conferire tale diritto sia allo Stato terzo sia  ad  un
gruppo di Stati al quale esso appartenga, che a tutti  gli  Stati,  e
quando lo Stato terzo acconsente. Si  presume  che  vi  sia  consenso
fintanto che non esista una contraria  indicazione,  a  meno  che  il
trattato non preveda altrimenti. 
  2. Uno Stato che eserciti un diritto in base  al  paragrafo  1,  e'
tenuto a rispettare, per  quanto  riguarda  l'esercizio  del  diritto
stesso, le condizioni che sono  previste  dal  trattato  o  che  sono
accertate in base alle disposizioni di questo.