Articolo 37. Revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi 1. Nel caso in cui sia nato per uno Stato terzo un obbligo in base all'articolo 35, detto obbligo non puo' essere revocato o modificato che con il consenso delle parti del trattato e dello Stato terzo, a meno che non sia accertato che essi avevano convenuto diversamente. 2. Nel caso in cui per uno Stato terzo sia nato un diritto in base all'articolo 36, tale diritto non potra' essere revocato o modificato dalle parti se non sara' stato accertato che detto diritto non avrebbe potuto essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo.