(Convenzione-art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
 
  1.  Il  Comitato  permanente  favorira'  per  quanto  possibile  la
composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere
dall'applicazione della Convenzione. 
  2.  Qualsiasi  controversia   fra   le   Parti   contraenti   sulla
interpretazione o sull'applicazione della  presente  Convenzione  che
non sia stata composta  in  base  alle  disposizioni  del  precedente
paragrafo o in via negoziale fra le parti, sara', a richiesta di  una
di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle  parti  designera'  un
arbitro  ed  i   due   arbitri   designeranno   un   terzo   arbitro.
Subordinatamente alle disposizioni del presente  articolo,  paragrafo
3, qualora entro tre mesi dalla richiesta  di  arbitrato,  una  delle
Parti non abbia designato il proprio  arbitro,  il  Presidente  della
Corte europea per i diritti dell'uomo provvedera', a richiesta  della
controparte, a  designarlo  entro  un  nuovo  termine  di  tre  mesi.
Identica procedura sara' seguita nel caso in cui i  due  arbitri  non
riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo  arbitro  entro  tre
mesi dalla loro designazione. 
  3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui  una  e'
uno Stato membro della Comunita' economica europea, essa  pure  Parte
contraente, l'altra  Parte  contraente  inoltrera'  la  richiesta  di
arbitrato sia allo Stato membro sia alla  Comunita'  che,  entro  due
mesi   dal   ricevimento   della   richiesta,    le    notificheranno
congiuntamente se e' lo Stato membro  o  la  Comunita',  o  lo  Stato
membro e la  Comunita'  congiuntamente,  a  costituirsi  parte  nella
vertenza. In  mancanza  di  una  notifica  nei  suddetti  termini  si
riterra' che lo Stato membro e la Comunita' costituiscano la  sola  e
unica controparte nella  vertenza  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  che  regolano  la  costituzione  nonche'  la  procedura
seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverra' ogni qualvolta lo
Stato membro e la Comunita'  si  costituiranno  congiuntamente  parte
nella disputa. 
  4. Il tribunale arbitrale fissera' le proprie norme di procedura. 
  Le  decisioni  saranno  prese  a  maggioranza.  La  sentenza  sara'
definitiva e vincolante. 
  5. Ogni parte nella vertenza sosterra' le  spese  dell'arbitro  che
avra' designato e le parti sosterranno in egual misura le  spese  del
terzo arbitro, cosi' come le altre spese per l'arbitrato.