(Regolamento - art. 47)
                               Art. 47 
 
  1. - I carichi e le merci non sono soggetti alle  misure  sanitarie
previste dal presente Regolamento se non nel caso in  cui  provengano
da zone infette e se l'Autorita' sanitaria ha motivo di ritenere  che
tali carichi e merci possano  essere  stati  contaminati  dall'agente
causale di una delle malattie sottoposte al  presente  Regolamento  o
costituire un veicolo di diffusione di una di tali malattie. 
  2. - Salvo quanto previsto dall'art. 70, le  merci,  diverse  dagli
animali viventi, in transito senza trasbordo non sono  sottoposte  ad
alcuna misura sanitaria e possono essere trattenute nei porti,  negli
aeroporti o ai posti di frontiera. 
  3. - Il rilascio di un certificato di disinfezione per le merci che
siano oggetto di un commercio tra due Paesi puo' essere  regolato  da
accordi bilaterali tra il Paese esportatore e il Paese importatore.