(Regolamento - art. 49)
                               Art. 49 
 
  1. - Non viene adottata alcuna misura sanitaria nei confronti della
posta, dei giornali, dei libri e di altri stampati. 
  2. - I pacchi postali non vengono sottoposti a misure  sanitarie  a
meno che non contengano: 
    a) alimenti di cui al paragrafo 1 dell'art.  70  che  l'Autorita'
sanitaria abbia  motivo  di  ritenere  infetti  a  causa  della  loro
provenienza da una zona infetta da colera; 
    b) biancheria, abiti ed effetti letterecci usati o sporchi  e  ai
quali siano applicabili le disposizioni del Titolo V; 
    c) materiale infettivo; 
    d) insetti o altri animali viventi che possano essere vettori  di
malattie umane una volta introdotti o insediatisi nel Paese.