Art. 49 1. - Non viene adottata alcuna misura sanitaria nei confronti della posta, dei giornali, dei libri e di altri stampati. 2. - I pacchi postali non vengono sottoposti a misure sanitarie a meno che non contengano: a) alimenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 70 che l'Autorita' sanitaria abbia motivo di ritenere infetti a causa della loro provenienza da una zona infetta da colera; b) biancheria, abiti ed effetti letterecci usati o sporchi e ai quali siano applicabili le disposizioni del Titolo V; c) materiale infettivo; d) insetti o altri animali viventi che possano essere vettori di malattie umane una volta introdotti o insediatisi nel Paese.