(Regolamento - art. 50)
                               Art. 50 
 
  L'Amministrazione sanitaria svolgera' la piu' stretta  sorveglianza
affinche' i contenitori utilizzati nel  traffico  internazionale  per
via ferroviaria, stradale, marittima  o  aerea  restino,  durante  le
operazioni di imballaggio, indenni da materiale infetto, da vettori o
da roditori.