ARTICOLO 48 STATO GIURIDICO 1. La Banca possiedera' piena personalita' giuridica e, in particolare, piena capacita': (a) di concludere contratti; (b) di acquistare e di disporre di proprieta' immobili e mobili; (c) di intentare procedimenti legali. 2. La Banca potra' fare accordi con Stati Membri, non Membri, ed altre organizzazioni internazionali.