ARTICOLO 52 LIBERTA' DEGLI ATTIVI DA RESTRIZIONI Nella misura necessaria per attuare efficacemente gli scopi e le funzioni della Banca e fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la Banca: (a) potra' possedere attivi di ogni tipo ed amministrare conti in qualsiasi valuta; (b) sara' libera di trasferire i propri attivi da un paese ad un altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta, senza che venga ristretta da controlli finanziari, regolamentazioni o moratoria di qualsiasi tipo.