(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 52)
                             ARTICOLO 52 
                 LIBERTA' DEGLI ATTIVI DA RESTRIZIONI 
Nella misura necessaria per attuare  efficacemente  gli  scopi  e  le
funzioni della Banca e  fatte  salve  le  disposizioni  del  presente
Accordo, la Banca: 
(a) potra' possedere attivi di ogni tipo  ed  amministrare  conti  in
qualsiasi valuta; 
(b) sara' libera di trasferire i propri attivi  da  un  paese  ad  un
altro o all'interno di qualsiasi  paese  e  di  convertire  qualsiasi
valuta in suo possesso in qualsiasi altra  valuta,  senza  che  venga
ristretta da controlli finanziari, regolamentazioni  o  moratoria  di
qualsiasi tipo.