ARTICOLO 54 IMMUNITA' E PRIVILEGI DEL PERSONALE DELLA BANCA Tutti i Governatori, i Direttori, i supplenti, i funzionari e gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa; (a) saranno immuni da azioni legali relative ad azioni da loro eseguite nell'esercizio delle loro funzioni; (b) Ove essi non siano cittadini locali o connazionali, saranno a loro accordate immunita' da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e da obblighi di servizio militare e facilitazioni relative alle norme di cambio, non membro favorevoli di quelle accordate dal membro in questione ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro; (c) godranno di facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionale non meno favorevoli di quelle accordate dal membro in questione ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro.