(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 55)
                             ARTICOLO 55 
                          ESENZIONI FISCALI 
1. La Banca, i suoi attivi, proprieta', entrate e le sue operazioni e
transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette e da  tutti  i
dazi doganali su beni importati per uso ufficiale. 
2. Ferme restando  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente
Articolo, la Banca non reclamera' esenzioni  fiscali  che  non  siano
superiori alle spese per servizi di pubblica utilita'. 
3. La Banca  normalmente  non  reclamera'  esenzione  da  imposte  di
consumo, e da tasse sulla vendita di proprieta'  mobile  o  immobile,
che facciano parte del prezzo da pagare. Nondimeno  quando  la  Banca
stia effettuando acquisti importanti per uso ufficiale di  proprieta'
sulla quale tali imposte e  tasse  siano  state  addebitate  o  siano
addebitabili, i membri, ogni qualvolta sia possibile, prenderanno  le
misure  amministrative  appropriate  accioche'  vi  sia  esenzione  o
restituzione di tali imposte e tasse. 
4. Gli articoli importati in esenzione di dazio doganale ai sensi del
paragrafo 1 del presente Articolo, o per i quali  sia  stata  attuata
una esenzione dalla tassazione  o  una  restituzione  dell'imposta  o
della tassa ai  sensi  del  paragrafo  3,  non  saranno  venduti  nel
territorio del membro che abbia  accordato  l'esenzione,  lo  sgravio
fiscale o la restituzione  eccetto  alle  condizioni  concordate  con
detto membro. 
5. Nessuna tassa verra' imposta su, o  in  relazione  a,  stipendi  e
retribuzioni pagati dalla Banca a direttori, sostituti, funzionari  o
impiegati della Banca, inclusi gli esperti che svolgano missioni  per
la Banca, i membri tuttavia si riserveranno il diritto di  tassare  i
propri   cittadini   o   connazionali   o   persone   che   risiedano
permanentemente nei territori di detti membri. 
6. Nessuna tassa di alcun tipo verra' imposta su alcuna  obbligazione
o alcun titolo emessi dalla  Banca,  inclusi  qualsiasi  dividendo  o
interesse derivante, da chiunque tenuti: 
(a) che discrimini contro tale obbligazione o titolo unicamente 
perche' sono stati emessi dalla Banca; o 
(b) se l'unica base giurisdizionale per tale tassazione sia il  luogo
in cui, o la  valuta  nella  quale,  essi  sono  stati  emessi,  resi
pagabili o pagati, o la sede di qualsiasi ufficio o luogo  di  affari
mantenuto dalla Banca. 
7. Nessuna tassa di alcun tipo sara' imposta su alcuna obbligazione o
alcun titolo garantiti dalla Banca,  inclusi  qualsiasi  dividendo  o
interesse su di esso da chiunque tenuti: 
(a) che discrimini contro tale obbligazione o tale titolo unicamente 
perche' e' garantito dalla Banca; o 
(b) se l'unica base giurisdizionale per tale tassazione sia  la  sede
di un qualsiasi ufficio o luogo di affari mantenuto dalla Banca.