(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
Regime giuridico  delle  acque  che  formano  stretti  usati  per  la
                     navigazione internazionale 
   1. Il regime del passaggio attraverso gli  stretti  usati  per  la
navigazione internazionale,  quale  viene  stabilito  nella  presente
Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare  ne'  il  regime
giuridico delle acque di tali stretti, ne' l'esercizio di  sovranita'
o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi  marini,  sul  loro
sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante,  da  parte  degli  Stati
rivieraschi. 
   2. La sovranita' o la giurisdizione degli Stati rivieraschi  viene
esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre  norme  del
diritto internazionale.