(Convenzione - art. 35)
                             Articolo 35 
             Ambito di applicazione della presente Parte 
   Nessuna norma della presente parte si applica: 
   a) alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione 
      del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata 
      tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia 
      l'effetto di assoggettare al regime di acque interne  zone  che
in precedenza non erano state considerate tali; 
   b) al regime giuridico delle acque situate al di la' del mare 
      territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una
zona economica esclusiva o dell'alto mare; 
   c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio e' 
      totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni 
      internazionali che siano in vigore da lungo tempo e  riguardino
espressamente tali stretti.