(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche  esclusive
   all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale 
   La presente Parte  non  si  applica  agli  stretti  usati  per  la
navigazione internazionale nei quali  esista  una  rotta,  attraverso
l'alto mare o una zona economica esclusiva, che  sia  di  convenienza
comparabile  dal  punto  di  vista  della  navigazione  e  delle  sue
caratteristiche idrografiche; a tali  rotte  si  applicano  le  altre
Parti  pertinenti  della  presente  Convenzione,  ivi   comprese   le
disposizioni relative alla liberta' di navigazione e di sorvolo.