(Statuto-art. 81)
                             Articolo 81 
Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena 
  1. Puo' essere proposto appello, secondo le Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle  Prove,  contro  una  decisione  resa  in  forza
dell'articolo 74, secondo le seguenti modalita': 
a) Il Procuratore puo' proporre appello per uno dei seguenti motivi: 
     i) vizio di procedura, 
     ii) errore di fatto; 
     iii) errore di diritto. 
b) la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di  questa
   persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi: 
     i) vizio di procedura, 
     ii) errore di fatto; 
     iii) errore di diritto. 
     iv)  Qualunque  altro  motivo  che  pregiudica  l'equita'  o  la
regolarita' della procedura o della decisione. 
2. a) Il Procuratore o  il  condannato  possono,  secondo  le  Regole
   Procedurali e di Ammissibilita' delle  Prove,  impugnare  la  pena
   pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la  stessa  ed
   il crimine; 
b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata,
   la  Corte  ritiene  che  esistono  motivi  tali  da   giustificare
   l'annullamento,  in  tutto  o  in  parte,  della  decisione  sulla
   colpevolezza, essa puo' invitare il procuratore o il condannato ad
   invocare  i  motivi  enunciati  all'articolo  82,   paragrafo   1,
   capoversi  a)  o  b)  e   pronunziarsi   sulla   decisione   sulla
   colpevolezza secondo l'articolo 83. 
c) La stessa procedura si applica se,  in  occasione  di  un  appello
   concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza,  la  Corte
   giudica che vi sono motivi che giustificano  una  riduzione  della
   pena in forza del paragrafo 2, capoverso a). 
3. a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la
   persona riconosciuta  colpevole  rimane  in  stato  di  detenzione
   durante la procedura di appello. 
b) Se  la  durata  della  detenzione  supera  la  durata  della  pena
   pronunciata, la  persona  riconosciuta  colpevole  e'  rimessa  in
   liberta'; tuttavia, se anche il Procuratore  propone  appello,  la
   liberazione puo' essere subordinata alle condizioni  enunciate  al
   capoverso c) seguente; 
c) in caso di assoluzione, l'accusato e'  immediatamente  rimesso  in
liberta' fatte salve tuttavia le seguenti condizioni: 
       i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio 
     di evasione, la gravita' del reato e la probabilita' di successo 
     dell'appello, la Camera di primo grado su richiesta del 
     Procuratore puo' ordinare che l'imputato rimanga  in  detenzione
durante la procedura di appello; 
       ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado preveduta 
     dal capoverso i) puo' essere proposto appello secondo le  Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e
   b)  l'esecuzione  della  decisione  sulla  colpevolezza  o   della
   sentenza e' sospesa durante il periodo utile per proporre  appello
   e durante il corso del giudizio di appello.