Articolo 82 Appello contro altre decisioni 1. Ciascuna Parte puo' proporre appello contro una delle seguenti decisioni secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle prove: a) decisione sulla competenza o la procedibilita'; b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie; c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell'articolo 56, paragrafo 3; d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione immediata potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo grado far progredire notevolmente la procedura. 2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57, paragrafo 3, d) puo' essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l'autorizzazione della Camera preliminari. L'appello in questione sara' trattato mediante una procedura d'urgenza., 3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda presentata secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 4. Il rappresentante legale delle vittime la persona condannata o il proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un'ordinanza emessa in forza dell'articolo 73, possono presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.