(Statuto-art. 82)
                             Articolo 82 
Appello contro altre decisioni 
1. Ciascuna Parte puo' proporre appello  contro  una  delle  seguenti
   decisioni secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita'  delle
   prove: 
a) decisione sulla competenza o la procedibilita'; 
b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona  oggetto
d'inchiesta o di azioni giudiziarie; 
c) decisione della Camera preliminare di agire di sua  iniziativa  in
forza dell'articolo 56, paragrafo 3; 
d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere  in
   maniera  significativa  sullo  svolgimento  equo  e  rapido  della
   procedura o sull'esito del processo e la cui  soluzione  immediata
   potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera
   di primo grado far progredire notevolmente la procedura. 
2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo  57,
   paragrafo 3, d) puo' essere impugnata dallo  Stato  interessato  o
   dal Procuratore con  l'autorizzazione  della  Camera  preliminari.
   L'appello in  questione  sara'  trattato  mediante  una  procedura
   d'urgenza., 
3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla
   base di una domanda presentata secondo le Regole Procedurali e  di
   Ammissibilita' delle Prove. 
4. Il rappresentante legale delle vittime la persona condannata o  il
   proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un'ordinanza
   emessa in  forza  dell'articolo  73,  possono  presentare  appello
   contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di
   Ammissibilita' delle Prove.