(Convenzione-art. 62)
(( Articolo 62 - Principi generali 
 
  1 Le Parti cooperano, in  conformita'  con  le  disposizioni  della
presente  Convenzione,  e  nel   rispetto   dell'applicazione   degli
strumenti internazionali e regionali relativi  alla  cooperazione  in
materia civile e penale, nonche' degli accordi stipulati  sulla  base
di disposizioni  legislative  uniformi  o  di  reciprocita'  e  della
propria legislazione nazionale, nel modo  piu'  ampio  possibile,  al
fine di: 
  a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione; 
  b proteggere e assistere le vittime; 
  c condurre indagini o procedere penalmente  per  i  reati  previsti
sulla base della presente Convenzione; 
  d applicare le pertinenti  sentenze  civili  e  penali  pronunciate
dalle autorita' giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di
protezione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le vittime di un  reato  determinato  ai
sensi della presente Convenzione e commesso  sul  territorio  di  una
Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare  denuncia
presso le autorita' competenti del loro Stato di residenza. 
  3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la  mutua
assistenza  giudiziaria   in   materia   penale,   l'estradizione   o
l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate  da  un'altra
Parte contraente alla presente Convenzione riceve  una  richiesta  di
cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non  ha
ancora  concluso  tale  trattato,  puo'   considerare   la   presente
Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia
penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali
pronunciate  dall'altra   Parte   riguardanti   i   reati   stabiliti
conformemente alla presente Convenzione. 
  4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione  e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e  la  violenza
domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore
di paesi terzi, compresa  la  conclusione  di  accordi  bilaterali  e
multilaterali con paesi terzi, al fine di  facilitare  la  protezione
delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5. ))