(Convenzione-art. 63)
(( Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo 
 
  Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione,
ha seri motivi di pensare che una persona  possa  essere  esposta  in
modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui
agli Articoli  36,  37,  38  e  39  della  presente  Convenzione  sul
territorio  di  un'altra  Parte,  la  Parte  che  dispone   di   tale
informazione e' incoraggiata a trasmetterla senza  indugio  all'altra
Parte, al fine di garantire che siano prese le misure  di  protezione
adeguate. Tale  informazione  deve  includere,  se  del  caso,  delle
indicazioni sulle disposizioni di protezione  esistenti  a  vantaggio
della persona in pericolo. ))