(Convenzione-art. 64)
(( Articolo 64 - Informazioni 
 
  1  La  Parte  richiesta  deve  rapidamente   informare   la   Parte
richiedente dell'esito finale dell'azione  intrapresa  ai  sensi  del
presente capitolo. La Parte richiesta deve  inoltre  informare  senza
indugio la Parte  richiedente  di  qualsiasi  circostanza  che  renda
impossibile  l'esecuzione  dell'azione   ipotizzata   o   che   possa
ritardarla in modo significativo. 
  2 Una Parte puo', nei limiti delle  disposizioni  del  suo  diritto
interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte  le
informazioni ottenute nell'ambito  delle  proprie  indagini,  qualora
ritenga che la divulgazione di tali  informazioni  possa  aiutare  la
Parte che le riceve a prevenire i reati  penali  stabiliti  ai  sensi
della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o  i
procedimenti relativi a tali reati penali, o  che  tale  divulgazione
possa suscitare una richiesta di  collaborazione  formulata  da  tale
Parte, conformemente al presente capitolo. 
  3  Una  Parte  che  riceve  delle  informazioni  conformemente   al
precedente  paragrafo  2  deve  comunicarle  alle  proprie  autorita'
competenti, in modo che possano essere avviati  dei  procedimenti  se
sono considerati appropriati, o che tale  informazione  possa  essere
presa in considerazione nei procedimenti civili o penali  pertinenti.
))