(Convenzione-art. 12)
  Articolo 12 
 
  Le Parti si impegnano: 
  i. a prestarsi reciprocamente un'assistenza tecnica e  scientifica,
concretizzata in uno scambio di esperienze e di  esperti  in  materie
relative al patrimonio archeologico; 
  ii. a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o
degli  accordi  internazionali  di  cui  sono  parti  gli  scambi  di
specialisti  in  conservazione  del  patrimonio   archeologico,   ivi
compreso nel settore della formazione professionale permanente.