(Accordo-art. 40)
                              Art. 40. 
               Sospensione temporanea delle operazioni 
 
  In  caso  di  emergenza,  il  Consiglio  di  amministrazione   puo'
sospendere  temporaneamente  le  operazioni  in  relazione  a   nuovi
prestiti,  garanzie,  partecipazioni  azionarie  e  altre  forme   di
finanziamento  di  cui  all'articolo  11  paragrafo  2   numero   vi,
nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di
decidere in proposito.