Art. 40. Sospensione temporanea delle operazioni In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilita' di decidere in proposito.