Art. 41. Cessazione delle operazioni (1) La Banca puo' cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attivita' tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.