(Accordo-art. 41)
                              Art. 41. 
                     Cessazione delle operazioni 
 
  (1) La Banca puo' cessare le operazioni  con  una  risoluzione  del
Consiglio  dei  Governatori,  approvata  mediante  una  votazione   a
Maggioranza Super secondo l'articolo 28. 
  (2) Dopo la cessazione, la Banca  smette  immediatamente  tutte  le
attivita'  tranne  quelle   connesse   con   la   realizzazione,   la
conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con  la
liquidazione dei suoi obblighi.