Art. 42. Responsabilita' dei membri e liquidazione dei crediti (1) In caso di cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilita' dei membri risultante dalle azioni non versate del capitale sociale della Banca nonche' dal deprezzamento della propria valuta sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutte le pretese dei creditori, comprese quelle condizionali. (2) I detentori di crediti diretti vanno tacitati attingendo dapprima al patrimonio della Banca e successivamente ai fondi versati alla Banca o ad azioni non versate o a chiamata. Prima di ogni versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.