(Accordo-art. 43)
                              Art. 43. 
                      Distribuzione dell'attivo 
 
  (1) Non e' effettuata alcuna distribuzione di attivo  ai  membri  a
motivo della loro sottoscrizione  al  capitale  sociale  della  Banca
prima che: 
    i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia
a cio' provveduto, e 
    ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale  distribuzione
mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. 
  (2)  Ogni  distribuzione  di  attivo  della  Banca  ai  membri   e'
proporzionale alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di
essi ed e' effettuata alla data e alle condizioni ritenute eque dalla
Banca  stessa.  Le   parti   di   attivo   distribuite   non   devono
necessariamente risultare uniformi quanto  al  genere  di  attivita'.
Nessun membro puo' ricevere la propria parte prima di aver pienamente
soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca. 
  (3) Ogni membro che riceve parti di attivo  distribuite  in  virtu'
del presente articolo beneficia degli stessi diritti  sulle  medesime
di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.