(Convenzione 190-art. 15)
                             Articolo 15 
 
    1. Ogni Membro che ha ratificato  la  presente  Convenzione  puo'
denunciarla allo scadere di un periodo di dieci  anni  dopo  la  data
iniziale di entrata in vigore della  Convenzione,  mediante  un  atto
comunicato al  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Internazionale  del
Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avra' effetto  fino  a
un anno dopo la data in cui e' stata registrata. 
    2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione  e  che,
nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci  anni  di
cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolta' di denuncia
prevista dal presente articolo sara' vincolato per un  nuovo  periodo
di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente Convenzione
durante il primo anno di ciascun nuovo periodo  di  dieci  anni  alle
condizioni previste nel presente articolo.