Articolo 15 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avra' effetto fino a un anno dopo la data in cui e' stata registrata. 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente Convenzione durante il primo anno di ciascun nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.