(Convenzione 190-art. 16)
                             Articolo 16 
 
    1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale  del  Lavoro
dovra' notificare a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti
di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione. 
    2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la  registrazione
della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata,  il  Direttore
Generale  richiamera'  l'attenzione  dei  Membri  dell'Organizzazione
sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.