(Convenzione 190-art. 19)
                             Articolo 19 
 
    1.  Qualora  la  Conferenza  adotti  una  nuova  convenzione  che
modifica la presente Convenzione e a meno che  la  nuova  convenzione
non disponga diversamente: 
      a) la ratifica ad opera di un Membro  della  nuova  convenzione
riveduta  comporterebbe  di  diritto,  nonostante   le   disposizioni
dell'articolo 15 di cui sopra, la denuncia immediata  della  presente
Convenzione, a condizione  che  la  nuova  convenzione  riveduta  sia
entrata in vigore; 
      b) a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  nuova
convenzione riveduta, la presente Convenzione  cesserebbe  di  essere
oggetto di ratifica da parte dei Membri. 
    2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso in vigore  nella
sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non
ratifichino la convenzione riveduta.