Articolo 27 - Firma e entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. 2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformita' delle disposizioni del precedente paragrafo. 4. Per ogni firmatario che successivamente esprimera' il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.