(Allegato-art. 27)
Articolo 27 - Firma e entrata in vigore 
 
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma  degli  Stati  membri
del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato
alla sua elaborazione. 
 
2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione  sono  depositati  presso  il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. 
 
3. La presente Convenzione entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in
cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre  Stati  membri  del
Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro  consenso  a  vincolarsi
alla Convenzione in conformita'  delle  disposizioni  del  precedente
paragrafo. 
 
4. Per ogni firmatario che successivamente esprimera' il suo consenso
ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrera'  in  vigore
il primo giorno del mese successivo alla scadenza di  un  periodo  di
tre mesi a decorrere dalla data del deposito  del  suo  strumento  di
ratifica, accettazione o approvazione.