(Allegato-art. 28)
Articolo 28 - Adesione alla Convenzione 
 
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione,  il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa puo', dopo aver consultato  tutti
gli Stati contraenti  e  aver  ottenuto  il  loro  consenso  unanime,
invitare anche gli Stati non membri del Consiglio  d'Europa  che  non
hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi  con
una decisione adottata dalla maggioranza prevista  dall'articolo  20,
lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime
dei  rappresentanti  degli  Stati  contraenti  che  hanno  diritto  a
partecipare al Comitato dei Ministri. 
 
2. Per ogni Stato aderente, la  Convenzione  entrera'  in  vigore  il
primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre
mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento  di  adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.