Articolo 28 - Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo', dopo aver consultato tutti gli Stati contraenti e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare anche gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato dei Ministri. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.