(Allegato-art. 29)
Articolo 29 - Applicazione territoriale 
 
1. Ogni Stato puo', al momento  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   adesione,
indicare il territorio o  i  territori  in  cui  vuole  applicare  la
presente Convenzione. 
 
2.  Ogni  Stato  puo',  in  qualsiasi  momento  successivo,  con  una
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a
qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e  per  le
cui  relazioni  internazionali  sia  responsabile  o  autorizzato  ad
assumere impegni. Con riferimento a tale territorio,  la  Convenzione
entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla  scadenza
di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della
dichiarazione da parte del Segretario Generale. 
 
3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti puo'  essere
revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata  al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.  Il  ritiro  entrera'  in
vigore il primo giorno  del  mese  successivo  alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della
notifica da parte del Segretario Generale.