Articolo 29 - Applicazione territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori in cui vuole applicare la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali sia responsabile o autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti puo' essere revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.