(Allegato-art. 30)
Articolo 30 - Riserve 
 
1. Ogni Stato puo', al momento  della  firma  o  del  deposito  dello
strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione, dichiarare di avvalersi di una o piu' delle riserve di  cui
agli articoli 4,  5,  10,  11  e  12,  paragrafo  3,  della  presente
Convenzione.  Nessun'altra  riserva  e'  ammessa   in   relazione   a
nessun'altra disposizione della Convenzione. 
 
2. Una Parte che  abbia  sollevato  una  riserva  puo'  ritirarla  in
qualsiasi momento,  in  tutto  o  in  parte,  mediante  una  notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il  ritiro
ha effetto a decorrere dalla data  di  ricezione  della  notifica  da
parte del Segretario Generale. 
 
3. Una Parte che ha apposto una riserva  su  una  disposizione  della
presente Convenzione  non  puo'  pretendere  l'applicazione  di  tale
disposizione da  nessun'altra  Parte.  Tuttavia,  se  la  riserva  e'
parziale o  condizionale,  puo'  richiedere  l'applicazione  di  tale
disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.