Articolo 30 - Riserve 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o piu' delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva e' ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione. 2. Una Parte che abbia sollevato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. 3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionale, puo' richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.