(Allegato-art. 31)
Articolo 31 - Denuncia 
 
1. Ogni Parte puo', in  qualsiasi  momento,  denunciare  la  presente
Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa. 
 
2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
decorso di un periodo di sei mesi dalla  data  di  ricevimento  della
notifica da parte del Segretario Generale.