Articolo 31 - Denuncia 1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.