(Allegato-art. 32)
Articolo 32 - Notifiche 
 
Il Segretario Generale del Consiglio  d'Europa  notifica  agli  Stati
membri del Consiglio  d'Europa,  agli  Stati  non  membri  che  hanno
partecipato  alla  sua  elaborazione,  a  qualsiasi   firmatario,   a
qualsiasi Stato contraente e  ad  ogni  altro  Stato  che  sia  stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione: 
   a. qualsiasi firma; 
   b. il deposito di qualsiasi strumento di  ratifica,  accettazione,
      approvazione o adesione; 
   c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente  convenzione
      in conformita' dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4,  all'articolo
      28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2; 
   d. ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 26 e la data di
      entrata in vigore di tale emendamento; 
   e. qualsiasi  riserva  e  revoca  di  riserva  formulate  a  norma
      dell'articolo 30; 
   f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 31; 
   g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione
      relativa alla presente Convenzione. 
 
In fede di che, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  questo
effetto, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in  francese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sara'
depositata  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale  del  Consiglio  d'Europa  trasmette  copie  certificate   a
ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati  non  membri
che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a
tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.