Articolo 32 - Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Stato contraente e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a. qualsiasi firma; b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione in conformita' dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2; d. ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 26 e la data di entrata in vigore di tale emendamento; e. qualsiasi riserva e revoca di riserva formulate a norma dell'articolo 30; f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 31; g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sara' depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.