MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252 - DISPOSIZIONI NAZIONALI
DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021 PER QUANTO CONCERNE I
PAGAMENTI DIRETTI.
Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nell'abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n.
1307/2013 relativi alla politica agricola comune (PAC) 2015-2022, ha
introdotto norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere nell'ambito della PAC 2023-2027 (Piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
Il 31 dicembre 2021, mediante il sistema elettronico per lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», l'Autorita' di
gestione italiana ha notificato alla Commissione europea il Piano
strategico della PAC (PSP) 2023-2027, orientato al conseguimento
degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di cui al
regolamento di base e redatto conformemente all'allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290. Il piano e' stato
adattato a seguito delle osservazioni della Commissione stessa del 31
marzo 2022 e infine approvato con la decisione di esecuzione CCI:
2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
Il presente provvedimento, nell'abrogare le disposizioni
nazionali di applicazione della PAC 2015-2022, detta le modalita' di
applicazione dei pagamenti diretti previsti nel Piano strategico
nazionale per la PAC 2023-2027.
Le principali novita', rispetto alle disposizioni nazionali di
attuazione della PAC 2015-2022, riguardano: le definizioni, riportate
nell'art. 3, di attivita' agricola, che comprende anche la
paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato
I del TFUE, di superficie agricola che comprende anche i sistemi
agroforestali, la definizione di ettaro ammissibile, alcune
definizioni (ClassyFarm, Dose definita die, Banca dati delle anagrafi
zootecniche, detentore, responsabile del pascolo) funzionali al
pagamento per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli
animali (ecoschemi) e al sostegno accoppiato per animali; la deroga
relativa al possesso dei requisiti previsti per l'agricoltore in
attivita' (art. 4) per coloro che, in riferimento all'anno di domanda
precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno
diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore
a 5.000 euro; i requisiti di formazione/competenza previsti per i
giovani agricoltori (art. 5); i requisiti di eta' e di
formazione/competenza stabiliti per i nuovi agricoltori (art. 6);
l'introduzione di un prelievo pari al 3% dei pagamenti diretti per la
copertura dai danni per eventi catastrofali (art. 9); sostituzione
del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l'ambiente con il sostegno di base al
reddito per la sostenibilita', l'introduzione di un tetto al valore
dei diritti all'aiuto, di nuove regole di convergenza interna del
valore dei diritti all'aiuto e vincoli al trasferimento dei diritti
all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale (Capo II, Sezione 1);
l'introduzione del sostegno ridistributivo complementare al reddito
per la sostenibilita', destinato agli agricoltori in attivita' che
hanno diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilita',
la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili
di cui pagabili al massimo 14 ettari (art. 14); la sostituzione del
pagamento per i giovani agricoltori il cui importo unitario era
determinato in base al valore dei diritti all'aiuto con il sostegno
complementare al reddito per i giovani agricoltori con importo
unitario uguale per tutti (art. 15); l'introduzione di pagamenti per
i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Capo II,
Sezione 3); l'introduzione di nuovi requisiti e misure per il
sostegno accoppiato al reddito (Capo III), quali, tra i piu'
rilevanti, l'adesione a ClassyFarm degli allevamenti di bovini da
latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli
allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte,
l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati
alla produzione di carne IIGG, l'impiego di semente certificata,
l'impegno di talune produzioni in contratti con l'industria, il
sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati, il
sostegno all'olio di oliva viene limitato alle produzioni IIGG.
Oneri eliminati
Il presente decreto sostituisce il decreto 7 giugno 2018 e,
pertanto, anche gli analoghi oneri.
Oneri introdotti
Denominazione dell'onere
1. Riferimento normativo interno: articoli 5, 6 e 15
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Rispetto alla PAC 2015-2022, la definizione di giovane
agricoltore, oltre ad individuare l'agricoltore che si insedia per la
prima volta in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda e non
ha piu' di quaranta anni nel primo anno di presentazione della
domanda di aiuto, si rivolge a coloro che sono in possesso di
adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli di
studio o esperienza lavorativa. Tali requisiti dovranno essere in
possesso dell'agricoltore al momento di presentazione della domanda e
mantenuti per tutto l'anno di domanda e valgono mutatis mutandi anche
per il nuovo agricoltore.
Denominazione dell'onere
2. Riferimento normativo interno: art. 11
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, prima di presentare la domanda unica,
l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo
aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021.
Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento
dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attivita'
dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili
a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio
dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione
specificati nell'allegato III.
Gli ettari dichiarati devono permanere conformi alla definizione
di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi
di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del
regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici
utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31
dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta
responsabile del mantenimento della suddetta conformita'.
La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli
interventi a superficie, e' presentata attraverso il modulo di
domanda geospaziale fornito dall'organismo pagatore competente,
precompilato con le informazioni desunte dagli elementi del sistema
integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.
Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni
contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile
della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse
anche in caso di accettazione del modulo precompilato.
Per le parcelle agricole interessate dai pertinenti interventi
della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente
integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei
prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in
domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi
sono desunte dalla Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Nel
caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve
provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di
domanda.
Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili,
vanno indicati, la varieta' di sementi utilizzata, i quantitativi
utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette
ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformita' alla
direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere allegate alla
domanda unica.
Per le semine successive alla presentazione della domanda unica
le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore
competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine
successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro
il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.
Denominazione dell'onere
3. Riferimento normativo interno: art. 12
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, l'agricoltore, per accedere alla
riserva nazionale, deve presentare una domanda per i nuovi diritti
all'aiuto o per l'incremento di valore dei diritti che detiene.
Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso
l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attivita',
persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni e sessanta anni
(il limite massimo di eta' era sessantacinque anni per la PAC
2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di
eta' non superiore a sessanta anni, per una superficie minima
ammissibile pari ad un ettaro.
Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli
incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di
ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo
titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.
Denominazione dell'onere
4. Riferimento normativo interno: art. 13
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, i diritti all'aiuto possono essere
trasferiti solo a un agricoltore in attivita' stabilito in Italia,
salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il
trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed
essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo
aziendale dell'agricoltore cessionario.
I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o
temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di
affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al
trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il
numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei
diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, e'
riversato alla riserva nazionale.
La novita' consiste nel fatto che i diritti all'aiuto ottenuti
gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati
di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno
di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia
garantita la continuita' aziendale, per trasformazioni societarie,
sempreche' il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del
vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria.
Il mancato rispetto del vincolo determina la restituzione
definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti
all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui
e' stato violato il vincolo.
Denominazione dell'onere
5. Riferimento normativo interno: art. 16
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Per beneficiare dei pagamenti per i regimi per il clima,
l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) e' necessario
indicarlo nella domanda unica.
I pagamenti per gli eco-schemi, i cui importi unitari sono
pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema(31) del PSP, sono erogati
sotto forma di un pagamento annuale per le unita' di bovino adulto
(UBA) o per gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di
domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in
relazione al numero di UBA e di ettari ammissibili al sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Denominazione dell'onere
6. Riferimento normativo interno: art. 17
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il pagamento, articolato su due livelli, spetta all'agricoltore
in attivita' che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di
ammissibilita', indicare in domanda unica se aderisce ad un percorso
di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite
l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, aderisce al Sistema di
qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA).
Denominazione dell'onere
7. Riferimento normativo interno: art. 18
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita'
devono indicare in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema
per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato
nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non
coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione
verticale della chioma della pianta, da attuarsi anche mediante
divieto di diserbo chimico e senza lavorazioni del terreno.
Denominazione dell'onere
8. Riferimento normativo interno: art. 19
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di
agricoltori in attivita' per il mantenimento e il recupero degli
oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione
con altre colture arboree. Il beneficiario si impegna ad effettuare
la potatura biennale delle chiome, con divieto di bruciatura in loco
dei residui di potatura, e a mantenere per almeno un anno successivo
a quello di adesione all'eco-schema l'oliveto nello statu quo senza
convertirlo in sistemi piu' intensivi. Il beneficiario deve
dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed
e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
9. Riferimento normativo interno: art. 20
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di
agricoltori in attivita' per l'avvicendamento almeno biennale,
applicato alle colture principali e secondarie, inserendo nel ciclo
di rotazione almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da
rinnovo, con interramento dei residui colturali e divieto/limitazione
nell'uso dei prodotti fitosanitari su colture leguminose, foraggere e
da rinnovo. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione
l'avvicendamento ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo
anno di impegno.
10. Riferimento normativo interno: art. 21
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita'
indicano in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il
mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse
apistico (nettarifere e pollinifere), a perdere, spontanee o
seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo, con
divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari.
Denominazione dell'onere
11. Riferimento normativo interno: art. 22
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, per beneficiare del sostegno
accoppiato al reddito e' necessario presentare la domanda unica.
Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi
sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione
5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale
per tutti gli ettari o capi ammissibili.
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di
domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in
relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Denominazione dell'onere
12. Riferimento normativo interno: art. 23, comma 1, lettera a)
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il premio, articolato in due livelli, spetta al detentore della
vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata
nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) associata ad un
codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di
ammissibilita', risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di
presentazione della domanda.
L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per il livello 2.
Denominazione dell'onere
13. Riferimento normativo interno: art. 24, comma 2
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il premio, articolato in due livelli, spetta per i capi allevati
dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della
macellazione, correttamente identificati e registrati nella Banca
dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associati ad un codice di
allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di
ammissibilita', risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di
presentazione della domanda.
L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per gli allevamenti
situati in zone montane, classificate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Denominazione dell'onere
14. Riferimento normativo interno: art. 26, comma 3
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto ad utilizzare
sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata
(di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei
Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando
la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi
convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili
sul mercato.
Denominazione dell'onere
15. Riferimento normativo interno: art. 27
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato
a girasole o colza impegnato nei contratti di fornitura con
un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. I
contratti devono essere allegati alla domanda unica.
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole e'
tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della
categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
16. Riferimento normativo interno: art. 28
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso e' tenuto ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria
certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta'
iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo,
ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
17. Riferimento normativo interno: art. 29
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, il premio e' concesso per ettaro
ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero impegnato
nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. I
contratti sono allegati alla domanda unica.
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da
zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o
della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
18. Riferimento normativo interno: art. 30
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2025-2022, il produttore allega alla domanda
unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei
produttori a cui aderisce e il premio e' concesso per ettaro
ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione,
impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di
trasformazione del pomodoro tramite un'organizzazione dei produttori
riconosciuta (rispetto alla PAC 2015-2022 non sono ammessi i
contratti stipulati con l'industria dai singoli agricoltori).
I contratti di fornitura sono depositati a cura
dell'organizzazione dei produttori. I contratti di fornitura e le
relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a
cura dell'organizzazione di produttori di riferimento.
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione
e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato,
appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel
Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le
aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora
quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
19. Riferimento normativo interno: art. 31
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il sostegno accoppiato e' concesso agli ettari ammissibili
coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel
sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva
certificati a denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il
richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.
Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo
di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel
sistema dei controlli.
Denominazione dell'onere
20. Riferimento normativo interno: art. 32
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il sostegno e' concesso agli ettari ammissibili coltivati ad
agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel
sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del
regolamento (UE) n. 1151/2012, oppure le cui superfici sono soggette
all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione
dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.
1308/2013, cui aderisce il produttore.
Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di
conferimento in essere con la propria associazione.
Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di
produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici
agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel
sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento.
Denominazione dell'onere
21. Riferimento normativo interno: art. 33
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia e' tenuto ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria
certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta'
iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo,
ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.