MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252 - DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021 PER QUANTO CONCERNE I PAGAMENTI DIRETTI. Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 relativi alla politica agricola comune (PAC) 2015-2022, ha introdotto norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC 2023-2027 (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il 31 dicembre 2021, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», l'Autorita' di gestione italiana ha notificato alla Commissione europea il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027, orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di cui al regolamento di base e redatto conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290. Il piano e' stato adattato a seguito delle osservazioni della Commissione stessa del 31 marzo 2022 e infine approvato con la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022. Il presente provvedimento, nell'abrogare le disposizioni nazionali di applicazione della PAC 2015-2022, detta le modalita' di applicazione dei pagamenti diretti previsti nel Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027. Le principali novita', rispetto alle disposizioni nazionali di attuazione della PAC 2015-2022, riguardano: le definizioni, riportate nell'art. 3, di attivita' agricola, che comprende anche la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di superficie agricola che comprende anche i sistemi agroforestali, la definizione di ettaro ammissibile, alcune definizioni (ClassyFarm, Dose definita die, Banca dati delle anagrafi zootecniche, detentore, responsabile del pascolo) funzionali al pagamento per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi) e al sostegno accoppiato per animali; la deroga relativa al possesso dei requisiti previsti per l'agricoltore in attivita' (art. 4) per coloro che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro; i requisiti di formazione/competenza previsti per i giovani agricoltori (art. 5); i requisiti di eta' e di formazione/competenza stabiliti per i nuovi agricoltori (art. 6); l'introduzione di un prelievo pari al 3% dei pagamenti diretti per la copertura dai danni per eventi catastrofali (art. 9); sostituzione del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente con il sostegno di base al reddito per la sostenibilita', l'introduzione di un tetto al valore dei diritti all'aiuto, di nuove regole di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto e vincoli al trasferimento dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale (Capo II, Sezione 1); l'introduzione del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita', destinato agli agricoltori in attivita' che hanno diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilita', la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili di cui pagabili al massimo 14 ettari (art. 14); la sostituzione del pagamento per i giovani agricoltori il cui importo unitario era determinato in base al valore dei diritti all'aiuto con il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori con importo unitario uguale per tutti (art. 15); l'introduzione di pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Capo II, Sezione 3); l'introduzione di nuovi requisiti e misure per il sostegno accoppiato al reddito (Capo III), quali, tra i piu' rilevanti, l'adesione a ClassyFarm degli allevamenti di bovini da latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte, l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati alla produzione di carne IIGG, l'impiego di semente certificata, l'impegno di talune produzioni in contratti con l'industria, il sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati, il sostegno all'olio di oliva viene limitato alle produzioni IIGG. Oneri eliminati Il presente decreto sostituisce il decreto 7 giugno 2018 e, pertanto, anche gli analoghi oneri. Oneri introdotti Denominazione dell'onere 1. Riferimento normativo interno: articoli 5, 6 e 15 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Rispetto alla PAC 2015-2022, la definizione di giovane agricoltore, oltre ad individuare l'agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda e non ha piu' di quaranta anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto, si rivolge a coloro che sono in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli di studio o esperienza lavorativa. Tali requisiti dovranno essere in possesso dell'agricoltore al momento di presentazione della domanda e mantenuti per tutto l'anno di domanda e valgono mutatis mutandi anche per il nuovo agricoltore. Denominazione dell'onere 2. Riferimento normativo interno: art. 11 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Come per la PAC 2015-2022, prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attivita' dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III. Gli ettari dichiarati devono permanere conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformita'. La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, e' presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'organismo pagatore competente, precompilato con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato. Per le parcelle agricole interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati, la varieta' di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformita' alla direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda. Denominazione dell'onere 3. Riferimento normativo interno: art. 12 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Come per la PAC 2015-2022, l'agricoltore, per accedere alla riserva nazionale, deve presentare una domanda per i nuovi diritti all'aiuto o per l'incremento di valore dei diritti che detiene. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attivita', persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni e sessanta anni (il limite massimo di eta' era sessantacinque anni per la PAC 2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessanta anni, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. Denominazione dell'onere 4. Riferimento normativo interno: art. 13 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Come per la PAC 2015-2022, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attivita' stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, e' riversato alla riserva nazionale. La novita' consiste nel fatto che i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuita' aziendale, per trasformazioni societarie, sempreche' il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria. Il mancato rispetto del vincolo determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui e' stato violato il vincolo. Denominazione dell'onere 5. Riferimento normativo interno: art. 16 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Per beneficiare dei pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) e' necessario indicarlo nella domanda unica. I pagamenti per gli eco-schemi, i cui importi unitari sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema(31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unita' di bovino adulto (UBA) o per gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero di UBA e di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi. Denominazione dell'onere 6. Riferimento normativo interno: art. 17 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il pagamento, articolato su due livelli, spetta all'agricoltore in attivita' che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilita', indicare in domanda unica se aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, aderisce al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA). Denominazione dell'onere 7. Riferimento normativo interno: art. 18 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' devono indicare in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, da attuarsi anche mediante divieto di diserbo chimico e senza lavorazioni del terreno. Denominazione dell'onere 8. Riferimento normativo interno: art. 19 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree. Il beneficiario si impegna ad effettuare la potatura biennale delle chiome, con divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, e a mantenere per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema l'oliveto nello statu quo senza convertirlo in sistemi piu' intensivi. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno. 9. Riferimento normativo interno: art. 20 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per l'avvicendamento almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, inserendo nel ciclo di rotazione almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo, con interramento dei residui colturali e divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari su colture leguminose, foraggere e da rinnovo. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione l'avvicendamento ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno. 10. Riferimento normativo interno: art. 21 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' indicano in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo, con divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari. Denominazione dell'onere 11. Riferimento normativo interno: art. 22 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Come per la PAC 2015-2022, per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito e' necessario presentare la domanda unica. Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi. Denominazione dell'onere 12. Riferimento normativo interno: art. 23, comma 1, lettera a) comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il premio, articolato in due livelli, spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) associata ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilita', risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda. L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per il livello 2. Denominazione dell'onere 13. Riferimento normativo interno: art. 24, comma 2 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il premio, articolato in due livelli, spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, correttamente identificati e registrati nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associati ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilita', risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda. L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Denominazione dell'onere 14. Riferimento normativo interno: art. 26, comma 3 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. Denominazione dell'onere 15. Riferimento normativo interno: art. 27 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. I contratti devono essere allegati alla domanda unica. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. Denominazione dell'onere 16. Riferimento normativo interno: art. 28 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. Denominazione dell'onere 17. Riferimento normativo interno: art. 29 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Come per la PAC 2015-2022, il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. I contratti sono allegati alla domanda unica. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. Denominazione dell'onere 18. Riferimento normativo interno: art. 30 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Come per la PAC 2025-2022, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce e il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione, impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro tramite un'organizzazione dei produttori riconosciuta (rispetto alla PAC 2015-2022 non sono ammessi i contratti stipulati con l'industria dai singoli agricoltori). I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. Denominazione dell'onere 19. Riferimento normativo interno: art. 31 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il sostegno accoppiato e' concesso agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli. Denominazione dell'onere 20. Riferimento normativo interno: art. 32 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Il sostegno e' concesso agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento. Denominazione dell'onere 21. Riferimento normativo interno: art. 33 comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.