(Modello)
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
  DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252 - DISPOSIZIONI  NAZIONALI
  DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N.  2021/2115  DEL  PARLAMENTO
  EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021 PER QUANTO  CONCERNE  I
  PAGAMENTI DIRETTI. 
 
    Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  nell'abrogare  i  regolamenti  (UE)  n.  1305/2013  e  n.
1307/2013 relativi alla politica agricola comune (PAC) 2015-2022,  ha
introdotto norme sul sostegno  ai  piani  strategici  che  gli  Stati
membri  devono  redigere  nell'ambito  della  PAC  2023-2027   (Piani
strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
(FEASR). 
    Il 31 dicembre 2021,  mediante  il  sistema  elettronico  per  lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»,  l'Autorita'  di
gestione italiana ha notificato alla  Commissione  europea  il  Piano
strategico della PAC  (PSP)  2023-2027,  orientato  al  conseguimento
degli obiettivi generali  e  degli  obiettivi  specifici  di  cui  al
regolamento di  base  e  redatto  conformemente  all'allegato  I  del
regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2021/2290.  Il  piano  e'  stato
adattato a seguito delle osservazioni della Commissione stessa del 31
marzo 2022 e infine approvato con la  decisione  di  esecuzione  CCI:
2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022. 
    Il  presente   provvedimento,   nell'abrogare   le   disposizioni
nazionali di applicazione della PAC 2015-2022, detta le modalita'  di
applicazione dei pagamenti  diretti  previsti  nel  Piano  strategico
nazionale per la PAC 2023-2027. 
    Le principali novita', rispetto alle  disposizioni  nazionali  di
attuazione della PAC 2015-2022, riguardano: le definizioni, riportate
nell'art.  3,  di  attivita'  agricola,  che   comprende   anche   la
paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato
I del TFUE, di superficie agricola  che  comprende  anche  i  sistemi
agroforestali,  la  definizione   di   ettaro   ammissibile,   alcune
definizioni (ClassyFarm, Dose definita die, Banca dati delle anagrafi
zootecniche,  detentore,  responsabile  del  pascolo)  funzionali  al
pagamento per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere  degli
animali (ecoschemi) e al sostegno accoppiato per animali;  la  deroga
relativa al possesso dei  requisiti  previsti  per  l'agricoltore  in
attivita' (art. 4) per coloro che, in riferimento all'anno di domanda
precedente a quello di presentazione della domanda  di  aiuto,  hanno
diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non  superiore
a 5.000 euro; i requisiti di  formazione/competenza  previsti  per  i
giovani  agricoltori  (art.  5);   i   requisiti   di   eta'   e   di
formazione/competenza stabiliti per i  nuovi  agricoltori  (art.  6);
l'introduzione di un prelievo pari al 3% dei pagamenti diretti per la
copertura dai danni per eventi catastrofali  (art.  9);  sostituzione
del pagamento di base  e  del  pagamento  per  le  pratiche  agricole
benefiche per il clima e  l'ambiente  con  il  sostegno  di  base  al
reddito per la sostenibilita', l'introduzione di un tetto  al  valore
dei diritti all'aiuto, di nuove regole  di  convergenza  interna  del
valore dei diritti all'aiuto e vincoli al trasferimento  dei  diritti
all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale  (Capo  II,  Sezione  1);
l'introduzione del sostegno ridistributivo complementare  al  reddito
per la sostenibilita', destinato agli agricoltori  in  attivita'  che
hanno diritto al sostegno di base al reddito per  la  sostenibilita',
la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili
di cui pagabili al massimo 14 ettari (art. 14); la  sostituzione  del
pagamento per i giovani  agricoltori  il  cui  importo  unitario  era
determinato in base al valore dei diritti all'aiuto con  il  sostegno
complementare al  reddito  per  i  giovani  agricoltori  con  importo
unitario uguale per tutti (art. 15); l'introduzione di pagamenti  per
i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere  animale  (Capo  II,
Sezione 3);  l'introduzione  di  nuovi  requisiti  e  misure  per  il
sostegno  accoppiato  al  reddito  (Capo  III),  quali,  tra  i  piu'
rilevanti, l'adesione a ClassyFarm degli  allevamenti  di  bovini  da
latte  e  di  quelli  destinati  al  macello  (con  deroga  per   gli
allevamenti  montani)  e  degli  allevamenti  di  bufale  da   latte,
l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati
alla produzione di carne  IIGG,  l'impiego  di  semente  certificata,
l'impegno di talune  produzioni  in  contratti  con  l'industria,  il
sostegno  accoppiato  al  reddito  per  agrumeti  specializzati,   il
sostegno all'olio di oliva viene limitato alle produzioni IIGG. 
Oneri eliminati 
    Il presente decreto sostituisce  il  decreto  7  giugno  2018  e,
pertanto, anche gli analoghi oneri. 
Oneri introdotti 
  Denominazione dell'onere 
    1. Riferimento normativo interno: articoli 5, 6 e 15 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Rispetto  alla  PAC  2015-2022,   la   definizione   di   giovane
agricoltore, oltre ad individuare l'agricoltore che si insedia per la
prima volta in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda e  non
ha piu' di quaranta  anni  nel  primo  anno  di  presentazione  della
domanda di aiuto, si  rivolge  a  coloro  che  sono  in  possesso  di
adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli  di
studio o esperienza lavorativa. Tali  requisiti  dovranno  essere  in
possesso dell'agricoltore al momento di presentazione della domanda e
mantenuti per tutto l'anno di domanda e valgono mutatis mutandi anche
per il nuovo agricoltore. 
  Denominazione dell'onere 
    2. Riferimento normativo interno: art. 11 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Come per la PAC 2015-2022, prima di presentare la domanda  unica,
l'agricoltore deve costituire, aggiornare  e  validare  il  fascicolo
aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021. 
    Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e  il  pagamento
dei  premi  basati  sulla  superficie,  l'agricoltore  in   attivita'
dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili
a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del  15  maggio
dell'anno di domanda, sulla base di  uno  dei  titoli  di  conduzione
specificati nell'allegato III. 
    Gli ettari dichiarati devono permanere conformi alla  definizione
di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi
di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3  del
regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione  delle  superfici
utilizzate per l'attivazione  dei  diritti  all'aiuto  prima  del  31
dicembre  dell'anno   di   domanda,   l'agricoltore   cedente   resta
responsabile del mantenimento della suddetta conformita'. 
    La domanda unica per  i  pagamenti  diretti,  relativamente  agli
interventi a  superficie,  e'  presentata  attraverso  il  modulo  di
domanda  geospaziale  fornito  dall'organismo  pagatore   competente,
precompilato con le informazioni desunte dagli elementi  del  sistema
integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. 
    Il  richiedente  integra,  accetta  o  modifica  le  informazioni
contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile
della domanda unica e della correttezza delle informazioni  trasmesse
anche in caso di accettazione del modulo precompilato. 
    Per le parcelle agricole interessate  dai  pertinenti  interventi
della Sezione 3 Regimi per il  clima  e  l'ambiente,  il  richiedente
integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo  1,
del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
    Relativamente  agli  interventi  richiesti   dall'allevatore   in
domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai  capi
sono desunte dalla Banca dati delle anagrafi zootecniche  (BDN).  Nel
caso di  informazioni  non  corrette  nella  BDN,  l'allevatore  deve
provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre  dell'anno  di
domanda. 
    Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili,
vanno indicati, la varieta' di  sementi  utilizzata,  i  quantitativi
utilizzati,  espressi  in  chilogrammi  per  ettaro  e  le  etichette
ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in  conformita'  alla
direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono  essere  allegate  alla
domanda unica. 
    Per le semine successive alla presentazione della  domanda  unica
le  etichette  devono   essere   trasmesse   all'organismo   pagatore
competente entro il 30 giugno dell'anno di  domanda.  Per  le  semine
successive al 30 giugno e' consentito consegnare le  etichette  entro
il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda. 
  Denominazione dell'onere 
    3. Riferimento normativo interno: art. 12 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Come per la  PAC  2015-2022,  l'agricoltore,  per  accedere  alla
riserva nazionale, deve presentare una domanda per  i  nuovi  diritti
all'aiuto o per l'incremento di valore dei diritti che detiene. 
    Possono  presentare  domanda  di  accesso  alla  riserva,  presso
l'organismo  pagatore  competente,  gli  agricoltori  in   attivita',
persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni  e  sessanta  anni
(il limite  massimo  di  eta'  era sessantacinque  anni  per  la  PAC
2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante  legale  e'  di
eta' non  superiore  a  sessanta  anni,  per  una  superficie  minima
ammissibile pari ad un ettaro. 
    Ai  fini  dell'assegnazione  dei  nuovi  diritti,  ovvero   degli
incrementi del valore dei diritti,  si  tiene  conto  del  numero  di
ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a  un  legittimo
titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. 
  Denominazione dell'onere 
    4. Riferimento normativo interno: art. 13 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Come per la PAC 2015-2022, i  diritti  all'aiuto  possono  essere
trasferiti solo a un agricoltore in attivita'  stabilito  in  Italia,
salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e  il
trasferimento deve  avvenire  mediante  atto  scritto  registrato  ed
essere comunicato all'organismo pagatore  che  detiene  il  fascicolo
aziendale dell'agricoltore cessionario. 
    I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente  o
temporaneamente, a titolo oneroso, con o  senza  terra.  In  caso  di
affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non  associati  al
trasferimento di un numero  equivalente  di  ettari  ammissibili,  il
numero di diritti  all'aiuto,  equivalente  al  50%  del  valore  dei
diritti  non  associati  agli  ettari  ammissibili   trasferiti,   e'
riversato alla riserva nazionale. 
    La novita' consiste nel fatto che i  diritti  all'aiuto  ottenuti
gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi  quelli  incrementati
di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni  dall'anno
di  assegnazione  salvo  successione  mortis  causa  e,  laddove  sia
garantita la continuita' aziendale,  per  trasformazioni  societarie,
sempreche' il titolare dei diritti  eserciti,  fino  al  termine  del
vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria. 
    Il  mancato  rispetto  del  vincolo  determina  la   restituzione
definitiva dei  diritti  o  dell'incremento  di  valore  dei  diritti
all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui
e' stato violato il vincolo. 
  Denominazione dell'onere 
    5. Riferimento normativo interno: art. 16 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Per  beneficiare  dei  pagamenti  per  i  regimi  per  il  clima,
l'ambiente e il benessere degli animali  (eco-schemi)  e'  necessario
indicarlo nella domanda unica. 
    I pagamenti per  gli  eco-schemi,  i  cui  importi  unitari  sono
pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema(31) del  PSP,  sono  erogati
sotto forma di un pagamento annuale per le unita'  di  bovino  adulto
(UBA) o per gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. 
    Gli importi unitari effettivi da erogare,  per  ciascun  anno  di
domanda,  sono  determinati  dall'organismo   di   coordinamento   in
relazione al numero di  UBA  e  di  ettari  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi. 
  Denominazione dell'onere 
    6. Riferimento normativo interno: art. 17 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il pagamento, articolato su due livelli,  spetta  all'agricoltore
in  attivita'  che,  oltre  a  rispondere  a  tutti  i  requisiti  di
ammissibilita', indicare in domanda unica se aderisce ad un  percorso
di riduzione dell'uso di antimicrobici  veterinari  misurato  tramite
l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, aderisce al Sistema  di
qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA). 
  Denominazione dell'onere 
    7. Riferimento normativo interno: art. 18 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita'
devono indicare in domanda unica che intendono aderire  all'ecoschema
per   il   mantenimento   dell'inerbimento   spontaneo   o   seminato
nell'interfilare delle  colture  arboree  o,  per  le  superfici  non
coltivate  a  filare,  sulla  superficie  esterna   alla   proiezione
verticale della chioma  della  pianta,  da  attuarsi  anche  mediante
divieto di diserbo chimico e senza lavorazioni del terreno. 
  Denominazione dell'onere 
      8. Riferimento normativo interno: art. 19 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il pagamento spetta agli agricoltori in  attivita'  e  gruppi  di
agricoltori in attivita' per il  mantenimento  e  il  recupero  degli
oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in  consociazione
con altre colture arboree. Il beneficiario si impegna  ad  effettuare
la potatura biennale delle chiome, con divieto di bruciatura in  loco
dei residui di potatura, e a mantenere per almeno un anno  successivo
a quello di adesione all'eco-schema l'oliveto nello statu  quo  senza
convertirlo  in  sistemi  piu'  intensivi.   Il   beneficiario   deve
dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura  ed
e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno. 
    9. Riferimento normativo interno: art. 20 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il pagamento spetta agli agricoltori in  attivita'  e  gruppi  di
agricoltori  in  attivita'  per  l'avvicendamento  almeno   biennale,
applicato alle colture principali e secondarie, inserendo  nel  ciclo
di rotazione almeno una coltura leguminosa o almeno  una  coltura  da
rinnovo, con interramento dei residui colturali e divieto/limitazione
nell'uso dei prodotti fitosanitari su colture leguminose, foraggere e
da rinnovo. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione
l'avvicendamento ed e' tenuto a presentare domanda anche nel  secondo
anno di impegno. 
    10. Riferimento normativo interno: art. 21 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita'
indicano in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per  il
mantenimento di  una  copertura  dedicata  con  piante  di  interesse
apistico  (nettarifere  e  pollinifere),  a  perdere,   spontanee   o
seminate, nelle superfici con colture arboree  o  a  seminativo,  con
divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari. 
  Denominazione dell'onere 
    11. Riferimento normativo interno: art. 22 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Come  per  la  PAC  2015-2022,  per  beneficiare   del   sostegno
accoppiato al reddito e' necessario presentare la domanda unica. 
    Il sostegno accoppiato al reddito, i  cui  importi  unitari  medi
sono pianificati nella sezione per premi  pianificati  nella  sezione
5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale
per tutti gli ettari o capi ammissibili. 
    Gli importi unitari effettivi da erogare,  per  ciascun  anno  di
domanda,  sono  determinati  dall'organismo   di   coordinamento   in
relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al  sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi. 
  Denominazione dell'onere 
    12. Riferimento normativo interno: art. 23, comma 1, lettera a) 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il premio, articolato in due livelli, spetta al  detentore  della
vacca al momento del parto correttamente  identificata  e  registrata
nella Banca dati delle anagrafi zootecniche  (BDN)  associata  ad  un
codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti  di
ammissibilita',  risulta   aderente   a   ClassyFarm   nell'anno   di
presentazione della domanda. 
    L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per il livello 2. 
  Denominazione dell'onere 
    13. Riferimento normativo interno: art. 24, comma 2 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il premio, articolato in due livelli, spetta per i capi  allevati
dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi  prima  della
macellazione, correttamente identificati  e  registrati  nella  Banca
dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associati  ad  un  codice  di
allevamento  che,  oltre  a  rispondere  a  tutti  i   requisiti   di
ammissibilita',  risulta   aderente   a   ClassyFarm   nell'anno   di
presentazione della domanda. 
    L'adesione a ClassyFarm non  e'  richiesta  per  gli  allevamenti
situati in zone montane, classificate ai sensi del  regolamento  (CE)
n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  Denominazione dell'onere 
    14. Riferimento normativo interno: art. 26, comma 3 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che  intende  richiedere
il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto  ad  utilizzare
sementi delle categorie pre-base, base o della categoria  certificata
(di I o  II  riproduzione),  appartenenti  a  varieta'  iscritte  nei
Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando
la possibilita', per le aziende  biologiche,  di  utilizzare  sementi
convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili
sul mercato. 
  Denominazione dell'onere 
    15. Riferimento normativo interno: art. 27 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato
a  girasole  o  colza  impegnato  nei  contratti  di  fornitura   con
un'industria  di  trasformazione,  sementiera   o   mangimistica.   I
contratti devono essere allegati alla domanda unica. 
    Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che  intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di  colza  o  girasole  e'
tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base  o  della
categoria certificata  (di  I  o  II  riproduzione),  appartenenti  a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel  Catalogo  comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le  aziende  biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  Denominazione dell'onere 
    16. Riferimento normativo interno: art. 28 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che  intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la  coltivazione  di  riso  e'  tenuto  ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o  della  categoria
certificata  (di  I  o  II  riproduzione),  appartenenti  a  varieta'
iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo  comune  europeo,
ferma  restando  la  possibilita',  per  le  aziende  biologiche,  di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle  in  forma  biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  Denominazione dell'onere 
    17. Riferimento normativo interno: art. 29 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Come per la PAC 2015-2022,  il  premio  e'  concesso  per  ettaro
ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero impegnato
nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.  I
contratti sono allegati alla domanda unica. 
    Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che  intende  richiedere
il  sostegno  accoppiato  per  la  coltivazione  di  barbabietola  da
zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria  di  base  o
della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti  a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel  Catalogo  comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le  aziende  biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  Denominazione dell'onere 
    18. Riferimento normativo interno: art. 30 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Come per la PAC 2025-2022,  il  produttore  allega  alla  domanda
unica l'impegno di coltivazione in essere  con  l'organizzazione  dei
produttori a  cui  aderisce  e  il  premio  e'  concesso  per  ettaro
ammissibile  seminato  e  coltivato  a  pomodoro  da  trasformazione,
impegnato in contratti di fornitura  stipulati  con  un'industria  di
trasformazione del pomodoro tramite un'organizzazione dei  produttori
riconosciuta  (rispetto  alla  PAC  2015-2022  non  sono  ammessi   i
contratti stipulati con l'industria dai singoli agricoltori). 
    I   contratti   di   fornitura    sono    depositati    a    cura
dell'organizzazione dei produttori. I contratti  di  fornitura  e  le
relative superfici impegnate dai singoli soci sono  informatizzati  a
cura dell'organizzazione di produttori di riferimento. 
    Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che  intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione
e'  tenuto  ad  utilizzare  materiale  di  propagazione  certificato,
appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle  varieta'  o  nel
Catalogo comune europeo,  ferma  restando  la  possibilita',  per  le
aziende  biologiche,  di  utilizzare  sementi  convenzionali  qualora
quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 
  Denominazione dell'onere 
    19. Riferimento normativo interno: art. 31 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il  sostegno  accoppiato  e'  concesso  agli  ettari  ammissibili
coltivati ad oliveto che, nell'anno di  domanda,  sono  inseriti  nel
sistema  dei  controlli  per  la  produzione  degli  oli   di   oliva
certificati  a  denominazione  di  origine  protetta  o   indicazione
geografica protetta ai sensi del regolamento (UE)  n.  1151/2012.  Il
richiedente  indica  in  domanda  unica  l'adesione  al  sistema  dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP. 
    Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo
di coordinamento le superfici inserite,  nell'anno  di  domanda,  nel
sistema dei controlli. 
  Denominazione dell'onere 
    20. Riferimento normativo interno: art. 32 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Il sostegno e' concesso  agli  ettari  ammissibili  coltivati  ad
agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono  inseriti  nel
sistema dei controlli per la relativa produzione a  denominazione  di
origine protetta o  indicazione  geografica  protetta  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, oppure le cui superfici sono  soggette
all'obbligo di conferimento della produzione  ad  una  organizzazione
dei  produttori  riconosciuta  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013, cui aderisce il produttore. 
    Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema  dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno  di
conferimento in essere con la propria associazione. 
    Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le  organizzazioni  di
produttori comunicano all'organismo  di  coordinamento  le  superfici
agrumicole  inserite,  nell'anno  di  domanda,  rispettivamente,  nel
sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento. 
  Denominazione dell'onere 
    21. Riferimento normativo interno: art. 33 
      comunicazione o dichiarazione; 
      domanda; 
      documentazione da conservare; 
      altro. 
    Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che  intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la  coltivazione  di  soia  e'  tenuto  ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o  della  categoria
certificata  (di  I  o  II  riproduzione),  appartenenti  a  varieta'
iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo  comune  europeo,
ferma  restando  la  possibilita',  per  le  aziende  biologiche,  di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle  in  forma  biologica
non siano disponibili sul mercato.