(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                  (previsto dall'articolo 8, comma 3) 
 
 DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE 
 
  1. La licenza di esplorazione e  l'autorizzazione  allo  stoccaggio
sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di
ordine generale, di capacita'  tecnica,  economica  ed  organizzativa
adeguati alla esecuzione e realizzazione  dei  programmi  presentati,
con sede sociale in  Italia  o  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, e, secondo condizioni di reciprocita', a persone  giuridiche
aventi sede sociale in Stati che ammettono i  soggetti  giuridici  di
nazionalita'  italiana  allo  stoccaggio  sotterraneo  di  CO 2   nel
territorio ricadente  sotto  la  loro  giurisdizione.  I  richiedenti
devono  possedere  nella  Comunita'  Europea  strutture  tecniche   e
amministrative adeguate alle attivita'  previste,  ovvero  presentare
una dichiarazione con la quale il legale rappresentante  si  impegni,
in caso di conferimento, a costituirle. 
  2.  Per  quanto  riguarda  i  requisiti  di  ordine  generale,   il
richiedente deve fornire: 
    a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato  camerale,
in  corso  di  validita',  provvisto  della  dicitura   antimafia   e
dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure  concorsuali
di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio),
il  suddetto  certificato   e'   prodotto   da   ciascun   componente
l'associazione; 
    b) se appartenente ad uno Stato membro  dell'Unione  o  ad  altro
Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a).  Se
nessun  documento  o  certificato  e'  rilasciato  da  altro   Stato,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione  giurata,  ovvero  in
Stati in cui non esiste  siffatta  dichiarazione,  una  dichiarazione
resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa  competente,  a  un   notaio   o   ad   un   organismo
professionale qualificato a  riceverla  del  Paese  in  cui  ha  sede
giuridica l'Ente o la Societa' richiedente; 
    c) dall'oggetto sociale  deve  risultare  che  le  attivita'  del
soggetto richiedente comprendono attivita' minerarie o  produzione  e
trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi; 
    d) copia autentica dello  Statuto  e  dell'Atto  costitutivo,  in
lingua italiana; la documentazione prodotta nella  lingua  del  paese
del richiedente puo' essere accettata solo  se  accompagnata  da  una
traduzione  certificata  in  lingua  italiana   conforme   al   testo
originale. 
  3.  Per  quanto  riguarda  la  capacita'  economica,  il   soggetto
richiedente deve presentare: 
    a) copia dei bilanci, regolarmente approvati,  degli  ultimi  tre
anni (ovvero i bilanci a far  data  dal  momento  della  costituzione
della societa', per quelle costituite da meno di tre  anni),  con  le
relazioni dell'organo amministrativo e del collegio  dei  revisori  o
dei sindaci sulla gestione della societa'; 
    b)  prospetto  riassuntivo  delle  seguenti  voci  e  indici   di
bilancio: ricavi di vendita;  utili  di  esercizio;  ROI  (Return  On
Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo  Lordo),
LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli  indici  di
bilancio, il soggetto richiedente puo' fornire il  rating  di  merito
creditizio; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma  del  legale
rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il fatturato
(volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni. 
  4. Non sono attribuite licenze di  esplorazione  e  concessioni  di
stoccaggio a societa' aventi  capitale  sociale  interamente  versato
inferiore a 10 milioni di euro. 
  5. Per quanto riguarda le capacita' tecniche, gli enti  di  cui  al
comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta  dal
legale rappresentante con le modalita' di cui agli articoli 38, 47  e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  e  in
lingua italiana, la documentazione prodotta nella  lingua  del  Paese
del richiedente puo' essere accettata solo  se  accompagnata  da  una
traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua
straniera: 
    a) relazione con descrizione delle principali attivita' svolte in
campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e
termica o trasporto fluidi, in  Italia  o  all'estero;  nel  caso  di
impresa di recente  costituzione,  possono  essere  forniti  elementi
relativi  alla  societa'  controllante  o  al  gruppo  societario  di
appartenenza; 
    b) attestazione relativa alla  struttura  organizzativa  ed  alle
risorse impiegate nelle attivita' descritte nella  relazione  di  cui
alla lettera a). Tale attestazione  deve  comprendere  l'organigramma
aziendale, nonche' i curricula dei responsabili dei diversi  settori,
con   particolare   riferimento   alle    relative    competenze    o
specializzazioni  nell'ambito   della   geologia,   dei   giacimenti,
dell'ambiente e sicurezza e della gestione operativa.  E'  necessario
da parte dell'impresa comprovare l'inserimento  effettivo  e  stabile
all'interno  del  proprio  organico  dei  responsabili  dei   settori
sopraindicati. 
  6. Oltre alla  documentazione  indicata  ai  commi  precedenti,  le
societa' possono presentare qualsiasi altro documento  che  ritengano
idoneo a dimostrare quanto richiesto  (ad  esempio,  le  informazioni
elencate relative a societa' controllanti, controllate o collegate e,
in generale, al gruppo societario di appartenenza). 
  7. Le documentazioni tecniche ed economiche  sono  aggiornate  ogni
due anni. Deve altresi' essere aggiornata la  dichiarazione  relativa
al possesso dei requisiti di ordine  generale  di  cui  al  comma  2,
nonche' il certificato camerale  o  dichiarazione  sostitutiva  dello
stesso ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
del 2000 per gli  enti  avente  sede  legale  in  Italia,  ovvero  un
certificato equipollente o altra dichiarazione nelle  modalita'  gia'
indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.