Allegato III (previsto dall'articolo 8, comma 3) DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE 1. La licenza di esplorazione e l'autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacita' tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocita', a persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalita' italiana allo stoccaggio sotterraneo di CO 2 nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono possedere nella Comunita' Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle. 2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire: a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validita', provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato e' prodotto da ciascun componente l'associazione; b) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Societa' richiedente; c) dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' del soggetto richiedente comprendono attivita' minerarie o produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi; d) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente puo' essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale. 3. Per quanto riguarda la capacita' economica, il soggetto richiedente deve presentare: a) copia dei bilanci, regolarmente approvati, degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della societa', per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della societa'; b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente puo' fornire il rating di merito creditizio; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni. 4. Non sono attribuite licenze di esplorazione e concessioni di stoccaggio a societa' aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro. 5. Per quanto riguarda le capacita' tecniche, gli enti di cui al comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalita' di cui agli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e in lingua italiana, la documentazione prodotta nella lingua del Paese del richiedente puo' essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera: a) relazione con descrizione delle principali attivita' svolte in campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi, in Italia o all'estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla societa' controllante o al gruppo societario di appartenenza; b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attivita' descritte nella relazione di cui alla lettera a). Tale attestazione deve comprendere l'organigramma aziendale, nonche' i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell'ambito della geologia, dei giacimenti, dell'ambiente e sicurezza e della gestione operativa. E' necessario da parte dell'impresa comprovare l'inserimento effettivo e stabile all'interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati. 6. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, le societa' possono presentare qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare quanto richiesto (ad esempio, le informazioni elencate relative a societa' controllanti, controllate o collegate e, in generale, al gruppo societario di appartenenza). 7. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate ogni due anni. Deve altresi' essere aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonche' il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per gli enti avente sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalita' gia' indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.