(Patto internazionale-art. 17)
                             Articolo 17 
 
  1. Nessuno puo' essere  sottoposto  ad  interferenze  arbitrarie  o
illegittime nella sua vita privata, nella  sua  famiglia,  nella  sua
casa o nella sua corrispondenza, ne'  a  illegittime  offese  al  suo
onore e alla sua reputazione. 
  2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge  contro
tali interferenze od offese.