Articolo 18 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonche' la liberta' di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. 2. Nessuno puo' essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua liberta' di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La liberta' di manifestare la propria religione o il proprio credo puo' essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanita' pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e liberta' fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la liberta' dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformita' alle proprie convinzioni.