Articolo 21 E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non puo' formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformita' alla legge e che siano necessarie in una societa' democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanita' o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e liberta'.