Articolo 22 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi. 2. L'esercizio di tale diritto non puo' formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una societa' democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanita' o la morale pubbliche o gli altrui diritti e liberta'. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.