(Patto internazionale-art. 24)
                             Articolo 24 
 
  1. Ogni  fanciullo,  senza  discriminazione  alcuna  fondata  sulla
razza, il colore,  il  sesso,  la  lingua,  la  religione,  l'origine
nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto
a quelle misure protettive che richiede il  suo  stato  minorile,  da
parte della sua famiglia, della societa' e dello Stato. 
  2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita  ed
avere un nome. 
  3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.