(Patto internazionale-art. 26)
                             Articolo 26 
 
  Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale  tutela  da  parte  della
legge.  A  questo  riguardo,  la  legge   deve   proibire   qualsiasi
discriminazione e garantire a tutti gli individui una  tutela  eguale
ed effettiva contro ogni  discriminazione,  sia  essa  fondata  sulla
razza, il colore, il  sesso,  la  lingua,  la  religione,  l'opinione
politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale  o  sociale,
la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.