Articolo 6 1. Il diritto alla vita e' inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno puo' essere arbitrariamente privato della vita. 2. Nei Paesi in cui la pena di morte non e' stata abolita, una sentenza capitale puo' essere pronunciata soltanto per i delitti piu' gravi, in conformita' alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purche' cio' non sia in contrasto ne' con le disposizioni del presente Patto ne' con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena puo' essere eseguita soltanto in virtu' di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente. 3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 5. Una sentenza capitale non puo' essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non puo' essere eseguita nei confronti di donne incinte. 6. Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.